(massima n. 1)
In caso di prosecuzione del processo interrotto o di riassunzione del medesimo nelle forme del ricorso, di cui agli artt. 302 e 303 c.p.c., a differenza di quanto si verifica nell'ipotesi di citazione in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c., non sussiste alcuna necessitą di osservanza di termini minimi di comparizione a garanzia del diritto di difesa della controparte.