(massima n. 1)
La condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza di primo grado può costituire titolo esecutivo, a norma dell'art. 474 c.p.c., soltanto nel caso in cui essa risulti accessoria ad una sentenza di condanna dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 stesso codice (ovvero ad una sentenza esecutiva per espressa previsione di legge), ma non quando consegua alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio.