(massima n. 1)
In tema di condanna generica al risarcimento del danno, che integra soltanto un accertamento della potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli, nel giudizio di liquidazione devono essere accertati non solo la misura ma anche l'effettiva esistenza del danno, sicché — al di fuori dell'ipotesi in cui il giudice non si sia limitato ad accertare la potenzialità del danno ma ne abbia in concreto accertato l'esistenza — il giudicato formatosi sull'an debeatur non preclude in sede di determinazione del risarcimento il rigetto della domanda, ove il giudice accerti l'inesistenza del danno. (Nella specie, in tema di inadempimento all'obbligo di stipulare l'atto pubblico di trasferimento del fondo ceduto o del conseguente danno prospettato dall'acquirente, con riferimento all'impossibilità di realizzare l'intervento edificatorio per il sopravvenire nel frattempo di strumenti urbanistici più restrittivi, la Suprema Corte, nell'escludere che la condanna generica al risarcimento potesse avere efficacia di giudicato in ordine all'effettiva esistenza del danno, ha confermato la decisione dei giudici di appello che, in sede di liquidazione, avevano rigettato la domanda, avendo accertato che l'intervento edificatorio richiesto dall'acquirente costituiva una lottizzazione abusiva e perciò non poteva comunque essere realizzato.