(massima n. 1)
La condanna generica al risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria di riconoscimento del relativo diritto, postula — quale presupposto per il suo accoglimento — l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Tuttavia, in tale ipotesi, sulla parte interessata incombe comunque l'onere di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del quantum dovendosi pervenire, in difetto di tale deduzione, al rigetto della domanda di condanna generica.