(massima n. 1)
Presupposto logico necessario perché il debitore possa essere condannato al pagamento di una provvisionale č che il giudice ritenga gią raggiunta la prova concreta della sussistenza del debito nei limiti della quantitą per cui la provvisionale č concessa. Consegue che, formatosi il giudicato su tale presupposto logico giuridico, ogni ulteriore questione sulla effettiva esistenza di danni valutabili entro detti limiti, resta definitivamente preclusa.