(massima n. 1)
Dal testuale dettato dell'art. 278 c.p.c. si evince che l'istituto della provvisionale, diversamente da quello della condanna generica, dà luogo ad un provvedimento di condanna vera e propria, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. Tale sentenza è irrevocabile da parte del giudice che l'ha emanata ed è modificabile soltanto mediante l'esperimento dei normali mezzi di impugnazione, all'esito dei quali essa, qualora trovi conferma, è suscettibile di passare in cosa giudicata.