(massima n. 1)
L'opposizione del convenuto, quale fatto ostativo a che l'attore, dopo aver chiesto la condanna al pagamento di una somma di denaro, possa successivamente limitare la domanda all'an debeatur con riserva di agire in separata sede per la liquidazione del quantum, non postula l'uso di formule particolari, essendo sufficiente una inequivoca volontą di mantenere il giudizio unitario, come quella evincibile da una richiesta di consulenza tecnica anche sulla quantificazione del debito.