(massima n. 1)
A differenza dell'azione di mero accertamento, il cui presupposto è costituito non già dalla violazione di un diritto ma dalla contestazione della sua esistenza, l'azione di condanna generica — la quale è volta ad ottenere una sentenza che, se non può dar luogo all'esecuzione forzata fino a quando non sarà integrata dalla sentenza di condanna concernente il quantum, costituisce tuttavia una pronunzia di condanna ad altri effetti, tra i quali quello di costituire un titolo per iscrivere ipoteca (art. 2118 c.c.) — presuppone una esigenza di tutela determinata dalla violazione di un diritto, ancorché sia sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno e non già di un danno effettivo. Ne consegue che, una volta esperita un'azione di condanna, ancorché generica, l'accertamento del diritto è meramente strumentale alla pronunzia, cosicché, qualora non sussistano i presupposti per emanarla, non è configurabile un autonomo interesse al mero accertamento del suddetto diritto.