(massima n. 1)
La domanda di condanna generica al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è accoglibile anche in presenza di una clausola penale limitativa del risarcimento, che può essere utilmente fatta valere dal convenuto nella fase dedicata alla liquidazione del danno. Ne consegue l'inammissibilità per difetto di interesse, del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per violazione dell'art. 1382 c.c., la decisione di merito che, senza tener conto della clausola anzidetta, abbia accolto la domanda risarcitoria proposta in forma generica.