(massima n. 1)
La condanna generica al risarcimento del danno, avendo come contenuto una mera declaratoria iuris postula quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarla, l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'indennità del danno, nonché del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito. Ricorrendo il detto presupposto, essa può essere negata solo quando risulti in concreto provato che ogni danno astrattamente possibile è mancato o che non può configurarsi un rapporto di causalità tra il fatto illecito e i dedotti effetti dannosi.