(massima n. 1)
Anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio, previste dagli artt. 278 e 279 n. 4 c.p.c.), in quanto anche in detto rito la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre, ex art. 414 c.p.c., autonomo giudizio per la liquidazione del quantum.