(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia ordinato di ufficio l'intervento in causa di un terzo, solo il terzo chiamato, e non alcuna delle parti originarie, che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ha interesse a denunciare per cassazione la sentenza del giudice di appello, lamentando che a seguito di tale ordine di intervento (debba o meno considerarsi ammesso dal vigente codice di procedura civile l'intervento in appello) la causa non sia stata rimessa al primo giudice, con la conseguente privazione, a danno del terzo, di un grado di giurisdizione.