(massima n. 1)
Le riproduzioni meccaniche, prodotte dalla parte, sono precostituite al processo e formano piena prova, in analogia a quanto disposto per le scritture private, se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformitą ai fatti da esse rappresentati. Esse non vanno confuse con le riproduzioni e gli esperimenti disposti dal giudice istruttore, a norma dell'art. 261 del codice di procedura civile, che sono prove che si formano nel corso dello stesso processo e vanno assunte con le forme e le garanzie previste dalla legge processuale. (Nella specie, in cui si discuteva delle modalitą di un incidente stradale occorso durante lo svolgimento di una corsa automobilistica, i giudici di merito avevano visionato in Camera di Consiglio un film dell'incidente, ripreso da uno spettatore e regolarmente prodotto in giudizio. La Corte Suprema ha ritenuto che, avendo le parti ed i loro consulenti avuto modo di esaminare il film, non era necessario che la visione dello stesso da parte dei giudici avvenisse con le forme degli esperimenti giudiziali).