(massima n. 1)
L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c. č rimessa all'iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non č censurabile in sede di legittimitā la sentenza che non abbia emesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessitā.