(massima n. 1)
L'ordinanza ingiunzione di pagamento o consegna di cui all'art. 186 ter c.p.c. è sottoposta al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c. e pertanto non può mai pregiudicare la decisione della causa, essendo revocabile in ogni tempo e destinata ad essere assorbita nella sentenza; ne consegue che il provvedimento non ha natura decisoria e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale; pertanto tale ordinanza non può essere impugnata né con regolamento di competenza né con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.