(massima n. 2)
Pronunciata dal giudice istruttore ordinanza d'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. e revocata, successivamente, soltanto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza stessa, il debitore ingiunto, il quale abbia medio tempore pagato la somma portata dall'ingiunzione (ancora) provvisoriamente esecutiva a seguito di intimazione ad adempiere contenuta in atto di precetto notificatogli dal creditore, non può instaurare autonomo e distinto (rispetto al processo in cui è stata emessa l'ordinanza d'ingiunzione) procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di far valere la propria pretesa restitutoria, atteso che gli errori e/o i vizi afferenti all'ordinanza di ingiunzione ovvero al sub-procedimento nell'ambito del quale essa è stata adottata possono essere emendati esclusivamente in tale ambito, mediante la sua revoca e/o la sua modifica ad opera dello stesso giudice che l'ha pronunciata, oppure nel più ampio ambito della decisione che definisce il giudizio di merito, ed in tali ambiti esclusivamente possono e debbono inserirsi anche le domande restitutorie del debitore ingiunto.