(massima n. 1)
La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione).