(massima n. 1)
L'art. 1 della legge n. 192 del 2000 che ha modificato l'art. 13 della legge n. 127 del 1997 disponendo,tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 600 c.c. con effetto retroattivo manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 42, quarto comma, Cost., in quanto la finalità della norma risiede nell'abrogare la disposizione che prevedeva la necessità del previo riconoscimento dell'ente per la valida accetta-zione, da parte di quest'ultimo, di una determinata eredità, sicché non esiste alcun contrasto con l'invocato parametro costituzionale, il quale demanda
alla legge ordinaria proprio la regolamentazione dei limiti della successione legittima e testamentaria; né è ravvisabile un contrasto con il principio
di non retroattività della legge che è derogabile da norme ordinarie, salvo il limite delle norme penali e dell'intangibilità dei diritti soggettivi garantiti dall'ordinamento costituzionale.