(massima n. 1)
Anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 c.c., si applica la nullitā prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali inter vivos relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria. Tale nullitā ha carattere assoluto (ed č quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietā e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dā alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda di divisione giudiziale della comunione di un appezzamento di terreno sul quale erano stati realizzati manufatti abusivi).