(massima n. 1)
Ai sensi del nuovo art. 2505 bis c.c., conseguente alla riforma del diritto societario (D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra societą non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della societą incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle societą partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identitą, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.