(massima n. 1)
In materia di contratti agrari, in caso di esercizio, da parte del coltivatore diretto di un fondo compravenduto, del diritto di riscatto di cui all'art. 8 legge 26 marzo 1965 n. 590, contraddittore necessario nel relativo giudizio č unicamente l'acquirente del fondo. Ne deriva che, ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante il fondo, perchč contro quest'ultimo il retrattato ha proposto domanda di danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale i due giudizi (quello tra retraente e retrattato da una parte e quello tra retrattato e venditore dall'altra) nonostante la simultaneitā del processo permangono autonomi, con la conseguenza che le difese spiegate dall'alienante per resistere alla domanda del retrattato non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato.