(massima n. 1)
In materia di dichiarazione di fallimento, la nullità derivante dalla mancata audizione del debitore può essere rilevata d'ufficio dal tribunale in sede di opposizione alla sentenza di fallimento ed essere dedotta per la prima volta come motivo d'appello, ma non può essere sollevata per la prima volta nel corso del giudizio d'appello ed in cassazione.