(massima n. 1)
L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al procedimento a suo carico. Non può pertanto ritenersi sussistente la necessità di una formale convocazione quando il debitore stesso abbia sollecitato la dichiarazione del proprio fallimento, rappresentando l'incapacità economica dell'impresa, sebbene il tribunale faccia nella sentenza riferimento ad una diversa iniziativa o ai suoi poteri d'ufficio, a meno che sulla richiesta del debitore non sia stata emessa una pronuncia negativa, ovvero i presupposti della dichiarazione di fallimento non emergano proprio e solo da elementi estranei alla richiesta medesima. *