(massima n. 1)
Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente, in considerazione del carattere camerale e sommario del relativo procedimento, può essere garantito con differenti modalità, quali l'audizione del debitore da parte dal Tribunale o del giudice relatore, ovvero mediante l'attribuzione della facoltà di presentare scritti difensivi e documenti; tuttavia, una volta stabilite dal Tribunale le modalità di esercizio di detto diritto, devono essere osservate le regole che concernono la modalità scelta. Pertanto, nel caso in cui il Tribunale abbia disposto la convocazione dell'imprenditore innanzi al giudice designato per l'istruttoria prefallimentare, qualora l'udienza fissata a detto fine sia stata rinviata d'ufficio, senza che risulti annotato sul ruolo d'udienza alcun provvedimento di rinvio, all'imprenditore deve essere data comunicazione della nuova udienza fissata per l'audizione, dovendo ritenersi inapplicabile l'art. 82, disp. att., c.p.c. — in virtù del quale, se il giudice istruttore non tiene udienza nel giorno fissato questa deve intendersi rinviata d'ufficio alla prima udienza successiva — poiché quest'ultima norma non è applicabile al procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, improntato da regole procedurali diverse dal rito ordinario, in considerazione delle esigenze di speditezza che lo connota e della sua natura inquisitoria.