Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6508 del 2 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esigenza di assicurare il diritto di difesa dell'imprenditore nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi soddisfatta, avuto riguardo alla struttura sommaria e camerale del procedimento, ogni qualvolta l'imprenditore stesso sia comunque messo in grado di avere piena conoscenza della vicenda giudiziaria e di contraddire le ragioni poste a base dell'istanza di fallimento, mentre č estraneo alla disciplina del procedimento camerale in genere, e specialmente di quello (improntato a particolare speditezza) volto alla dichiarazione di fallimento, l'obbligo del giudice di concedere rinvii su richiesta di parte.

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