(massima n. 2)
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di societā con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione in camera di consiglio del socio (illimitatamente responsabile), sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1972, trova giustificazione non in un generico interesse del socio stesso riferito alla dichiarazione di fallimento della societā, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il suo fallimento; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della societā e dei soci contiene una pluralitā di statuizioni (ossia una pluralitā di dichiarazioni di fallimento), tra le quali esiste un rapporto di dipendenza unidirezionale (nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della societā, la cui nullitā travolge anche l'altra dichiarazione, mentre non č vero il contrario), in difetto di convocazione del socio, essendo violato il diritto di difesa dello stesso e non della societā, la conseguente nullitā riguarda il suo fallimento, non anche quello della societā medesima