(massima n. 1)
Il titolare del diritto di proprietà che abbia subito un pregiudizio in conseguenza della costruzione di un'opera illegittima (nella specie: perché realizzata in violazione di una servitù non aedificandi) può proporre contemporaneamente l'azione volta ad attuare la sanzione diretta, consistente nell'eliminazione della costruzione abusiva, e l'azione tendente a conseguire la sanzione indiretta del risarcimento del danno causato dalla stessa, avendo interesse sia a rimuovere per il futuro la situazione illegittima, sia ad ottenere il risarcimento del danno, con l'unico limite che, dal momento in cui la sanzione diretta è attuata, quella indiretta si circoscrive ai danni causati dall'opera prima della sua eliminazione.