(massima n. 1)
Il giudice, valutando se il trasferimento della servitù di passaggio da una ad altra zona del fondo servente riesca o no egualmente agevole al proprietario del fondo dominante, deve considerare l'eventuale necessità di opere nuove da eseguirsi, per l'esercizio della servitù, non solo nel punto d'accesso al fondo dominante, e cioè sul suo confine, ma anche a quelle eventuali da eseguire nell'interno del fondo stesso. (Nella specie, il giudice del merito aveva accolto la domanda, avanzata dal proprietario del fondo servente, di trasferimento della servitù di passaggio, giudicando irrilevante, ai fini della valutazione dell'aggravio per il fondo dominante, la necessità di costruire, all'interno di questo, una più lunga strada di accesso ad un'autorimessa. La Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito, enunciando il principio di cui sopra).