(massima n. 1)
L'esistenza di una servitù di sporto (nella specie, costituita da un cornicione con canaletto di scolo) al di fuori dell'ipotesi dello sporto-veduta, quando sia in funzione soltanto dello scolo d'acqua piovana proveniente dal tetto del fondo dominante e di supporto della relativa condotta, non toglie irrimediabilmente al proprietario del fondo servente la facoltà di utilizzare, fatta salva la utilitas del fondo dominante, la colonna di aria nella quale lo sporto è inserito né impone determinate distanze di rispetto. Infatti, in virtù del secondo comma dell'art. 1068 c.c., quando la presenza dello sporto anzidetto impedisce la costruzione o la sopraelevazione, in aderenza o in appoggio, di strutture edilizie sul fondo servente, il proprietario di questo può spostare in luogo diverso l'esercizio della servitù di raccolta e di scolo dell'acqua piovana, sopprimendo lo sporto e realizzando, sempre nel fondo servente, altra idonea condotta delle acque medesime, in guisa che sia dato al proprietario del fondo dominante altro luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, senza che egli possa ricusarlo.