(massima n. 1)
L'art. 1068 secondo comma c.c., ove prevede il diritto del proprietario del fondo servente di conseguire il trasferimento della servita in luogo diverso, per il caso in cui l'originario esercizio sia divenuto più gravoso, ovvero arrechi impedimento a lavori, riparazioni o miglioramenti, si riferisce, in entrambe le ipotesi, a fatti e circostanze sopravvenute e nuove rispetto alla situazione che era in atto al momento della nascita della servitù e che le parti hanno tenuto presente nel relativo titolo. L'indicato diritto, pertanto, non può essere riconosciuto al fine del soddisfacimento di esigenze edificatorie del fondo servente, che siano coeve al negozio costitutivo della servitù, e, come tali, siano state previste dalle parti al momento della determinazione del contenuto e delle modalità della servita medesima.