(massima n. 1)
Nel caso che per la costituzione negoziale su di un fondo gravino più servitù di passaggio a vantaggio di un altro fondo, al giudice — il quale ritenga di dover accogliere la domanda di spostamento del percorso di una di quelle servitù in luogo egualmente comodo dello stesso fondo servente, ricorrendo una delle condizioni a tal fine previste dall'art. 1068, secondo comma, c.c. — non è consentito far coincidere il nuovo percorso con quello dell'altra servita di passaggio, cui è soggetto il fondo servente a vantaggio del medesimo fondo dominante, dovendo lo spostamento previsto dalla detta norma essere disposto nel rispetto dell'originaria pluralità di servitù voluta dalle parti, in base alla valutazione della utilità del fondo dominante, che compete solo al proprietario di questo.