(massima n. 1)
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, qualora il reato sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 300 del 2000 che ha previsto, introducendo l'art. 322 ter c.p., la confisca per equivalente (applicabile, in virtù dell'art. 640 quater c.p. al delitto in oggetto ), la confisca medesima può eseguirsi solo relativamente alle violazioni commesse successivamente alla legge menzionata.