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Articolo 640 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Applicabilità dell'articolo 322ter

Dispositivo dell'art. 640 quater Codice Penale

(1)Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter), 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter(2).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 29 settembre 2000, n. 300.
(2) Articolo modificato dall'art. 16, comma 1, lettera u) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui apprestato una tutela maggiore nei casi in cui le condotte di truffa o frode informatica provochino un danno allo Stato o agli enti pubblici.

Spiegazione dell'art. 640 quater Codice Penale

La norma in esame estende l'applicabilità della confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato nei confronti dei colpevoli di truffa aggravata, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica.

Massime relative all'art. 640 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 36069/2020

In tema di confisca per equivalente, l'esecuzione della misura per l'intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni.

Cass. pen. n. 28921/2020

La confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti, e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria "punitiva" rispetto al risarcimento in favore della persona offesa, l'eventuale adozione provvisoria - in sede civile - di un sequestro conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria.

Cass. pen. n. 33092/2018

In tema di truffa, anche aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, cod. pen., nei reati in contratto - ove il negozio è valido, ma l'esecuzione è caratterizzata da artifici e raggiri al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta - il profitto confiscabile si determina facendo riferimento all'intero importo del corrispettivo versato sussistendo, in tal caso, un'ipotesi di "aliud pro alio" che non consente di calcolare il valore del bene o del servizio differentemente consegnato o assicurato. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Perugia, 28/11/2017)

Cass. pen. n. 26792/2011

La confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 640 quater c.p. (che richiama l'art. 322 ter c.p.) può riguardare contemporaneamente sia il prezzo che il profitto del reato presupposto (nella specie: truffa in danno di un ente pubblico), dovendosi intendere la "o" come congiunzione, ed essendo entrambi i predetti valori acquisiti in ragione dell'illecito commesso.

Cass. pen. n. 11970/2011

Il valore di riferimento per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, in caso di delitto di riciclaggio transnazionale avente ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, dev'essere quantificato sulla base del profitto di tale ultimo reato, entrato a far parte delle operazioni di riciclaggio transnazionale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che se il riciclaggio ha ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, detti proventi costituiscono anche il profitto del riciclaggio in relazione ai soggetti autori del solo reato transnazionale).

Cass. pen. n. 2101/2010

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché si impone la valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto sì come in sede di confisca. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha annullato l'ordinanza impugnata con la quale il tribunale del riesame aveva affermato che la questione concernente il "quantum" dei beni sottoponibili a sequestro attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento).

Cass. pen. n. 16669/2009

Deve ritenersi legittima la confisca (ed il sequestro preventivo ad essa finalizzata) di beni di cui ha disponibilità l'autore di reati previsti nell'art. 640 quater c.p. fino alla concorrenza di un valore corrispondente al profitto conseguito da terzi estranei con tali condotte.(Nella specie, era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni appartenenti ad una commercialista che, in concorso con funzionari dell'Agenzia delle entrate, aveva ottenuto, intervenendo abusivamente nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria, uno sgravio fiscale in favore dei suoi clienti).

Cass. pen. n. 8755/2009

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, prevista dal combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., è applicabile anche al reato di frode informatica aggravato per essere stato il fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, se tale aggravante concorre con quella prevista dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p..

Cass. pen. n. 45130/2008

La confisca per equivalente, in caso di delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche costituito da più violazioni, può applicarsi soltanto alle violazioni che siano commesse successivamente all'entrata in vigore della legge che per detto reato ha previsto l'indicata misura ablatoria.

Cass. pen. n. 25910/2008

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, qualora il reato sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 300 del 2000 che ha previsto, introducendo l'art. 322 ter c.p., la confisca per equivalente (applicabile, in virtù dell'art. 640 quater c.p. al delitto in oggetto ), la confisca medesima può eseguirsi solo relativamente alle violazioni commesse successivamente alla legge menzionata.

Cass. pen. n. 31990/2006

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può riguardare beni che siano oggetto di una procedura fallimentare, e, quindi, può comportare il sacrificio delle ragioni dei creditori, trattandosi di beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi per la loro pertinenza al reato, ma, ove tali beni siano sequestrati per equivalente, spetta al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.

Cass. pen. n. 31989/2006

Il sequestro preventivo, preordinato alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, può essere emesso nei confronti della persona fisica concorrente con una società a r.l., pur se il profitto sia stato interamente acquisito dalla società concorrente, che non è estranea al reato ed ha un titolo autonomo di responsabilità, dal momento che vige, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l'intera azione delittuosa e l'effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente.

Cass. pen. n. 41936/2005

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater c.p. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter c.p.

Cass. pen. n. 26046/2003

L'art. 640 quater c.p., nello stabilire che, nei casi di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 1 (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico ovvero con pretesto di esonero dal servizio militare), 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 640 ter, secondo comma (frode informatica aggravata), si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di confisca obbligatoria dettate dall'art. 322 ter c.p., fa sì che tale misura possa trovare applicazione, alla stregua del primo comma di detto ultimo articolo, soltanto con riguardo a ciò che costituisce il profitto o il prezzo del reato, ovvero, in mancanza, con riguardo a beni per un valore corrispondente a tale prezzo (inteso come costituito dalle cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato), con esclusione, quindi, delle cose che siano state soltanto il mezzo per la realizzazione dell'illecito, rimanendo altresì esclusa la possibilità di confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato, essendo questa prevista dal secondo comma dell'art. 322 ter solo con riferimento al delitto di cui all'art. 321 c.p.

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