(massima n. 1)
In tema di tutela possessoria di servitù la reintegrazione di questa è legittimamente disposta in riferimento alle modalità di esercizio nell'anno precedente, ancorché sia stata richiesta nei limiti del pregresso esercizio, atteso che nelle questioni di possesso delle servitù trova applicazione la normativa dell'art. 1066 c.c., secondo cui, per determinare la misura e le modalità dell'esercizio, bisogna avere riguardo alla pratica dell'anno precedente ovvero dell'ultimo godimento, qualora si tratti di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno.