(massima n. 1)
In tema di servitù prediali (nella specie, servitù di passaggio), la norma di cui all'art. 1066 c.c. (secondo la quale, nelle questioni di possesso delle servitù, si ha riguardo «alla pratica dell'anno antecedente»), consente al proprietario del fondo dominante di agire in possessoria per il ripristino della situazione preesistente alla turbativa od allo spoglio, onde ottenere il ripristino dello status quo ante, con esclusivo riferimento ai limiti qualitativi e quantitativi del precedente possesso, ed avuto riguardo alla relativa pratica esercitata nell'anno precedente, e non anche di pretendere la instaurazione di situazioni più favorevoli rispetto a quelle precedenti la turbativa e lo spoglio.