(massima n. 1)
Nel caso di cessione della quota ereditaria, la qualitą di litisconsorte necessario nel giudizio di divisione spetta al cessionario, e non al cedente, atteso che tale qualitą, a norma dell'art. 784 c.p.c., si ricollega alla veste di partecipante alla comunione ereditaria, non a quella di erede in sé considerata.