(massima n. 1)
Nel giudizio di divisione sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti alla comunione da sciogliere, ancorché il processo sia stato instaurato in via strumentale per il conseguimento della pretesa esecutiva dei creditori di uno dei comproprietari, verificandosi in tal caso una ipotesi di pregiudizialità necessaria, che non modifica la natura giuridica della causa pregiudiziale; sicché, qualora alcuni comproprietari siano deceduti prima della notifica della citazione, il giudizio di divisione è affetto da nullità per difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione si sia formato il giudicato, e tale nullità va dichiarata, in ogni caso, indipendentemente dalla soluzione delle eventuali questioni vertenti sulla validità dell'accettazione della eredità dei comunisti defunti, da parte dei soggetti ad essa chiamati.