(massima n. 1)
Qualora in un giudizio di divisione ereditaria, nessuna delle parti abbia provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi non convenuti in giudizio, l'estinzione del processo può essere dichiarata soltanto se la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata dalla parte interessata prima di ogni altra difesa; pertanto, qualora l'eccezione sia stata tardivamente proposta, il processo non può che proseguire tra le parti originarie, salva l'eventuale inefficacia delle sentenze pronunciate nei diversi gradi del processo, a contraddittorio non integro. (Nella specie, nel giudizio difeso di primo grado, il convenuto aveva eccepito l'estinzione del processo nella comparsa conclusionale solo dopo essersi difeso nel merito chiedendo, in sede di precisazione delle conclusioni, il rigetto della domanda).