(massima n. 1)
Gli acquirenti di singoli beni giā facenti parte della massa e che ne siano divenuti proprietari solitari, devono essere chiamati ad intervenire nel giudizio di divisione, a norma dell'art. 1113 c.c., se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato anche nei loro confronti. Pertanto, ove tali acquirenti non siano stati chiamati a partecipare al giudizio divisionale, la relativa sentenza non č inutiliter data, essendo perfettamente eseguibile, ma č solamente non opponibile ai detti acquirenti.