(massima n. 1)
Nel giudizio di divisione ereditaria, allorquando si deduca che un determinato bene debba essere escluso dalla massa in quanto di proprietà di un terzo estraneo al giudizio, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di detto terzo, stante l'esigenza di prevenire l'opposizione rispetto all'emananda sentenza nonché gli effetti dell'evizione a norma degli artt. 755 e 759 c.c. A tal fine la parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono necessariamente essere chiamate a partecipare al giudizio e di specificare le ragioni di fatto e diritto dell'integrazione, le quali non debbono apparire prima facie pretestuose ed infondate, mentre la prova rigorosa dell'allegazione può, in determinate circostanze, connesse alla natura del diritto del terzo, essere data anche successivamente in contraddittorio degli stessi terzi.