(massima n. 2)
In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato č costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontą negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtł di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalitą ingannatoria. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva).