(massima n. 1)
Gli effetti della concessione di servitù da parte di uno dei comproprietari di fondo indiviso sono compiutamente regolari dall'art. 1059 c.c., il quale non prevede la facoltà del proprietario del fondo dominante di chiedere la divisione del fondo servente in comunione sul quale è stata costituita la servitù (nella specie altius non tollendi), al fine di accertare quale parte di esso spetti al condomino concedente. L'obbligo a carico del comproprietario di fondo indiviso e dei suoi eredi od aventi causa, che abbia concesso una servitù indipendentemente dagli altri condomini, di non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso, ai sensi dell'art. 1059 c.c., implica a carico dello stesso comproprietario il divieto di aderire ad iniziative degli altri condomini che siano dirette a caducare la concessione medesima.