(massima n. 1)
L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 c.p. poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza licenza l'attività di parrucchiere — così facendo concorrenza a quella debitamente autorizzata, della moglie del predetto pubblico ufficiale — era intesa a conseguire uno scopo giuridicamente lecito, ossia la repressione di un'infrazione amministrativa, ma era contraria all'art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689, che pone il divieto di perseguire i luoghi di privata dimora).