(massima n. 1)
La previsione di irrilevanza dell'ignoranza dell'etā della persona offesa, con riguardo ai delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p. commessi in danno di infraquattordicenne nonché per il delitto di cui all'art. 609 quinquies c.p., č insuscettibile di estensione ad altri reati (nella specie di prostituzione minorile), pena la violazione del divieto di analogia "in malam partem".