(massima n. 1)
A norma dell'art. 1052 c.c. puō disporsi il passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, quando il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente in relazione ai bisogni oltre che insuscettibile di ampliamento e si riconosca dall'autoritā giudiziaria la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale fattispecie ha in comune con quella contemplata dall'art. 1051, comma terzo c.c. il presupposto di un'uscita giā esistente sulla via pubblica, ma ne differisce per il fatto che mentre l'ampliamento coattivo č realizzabile solo a danno del fondo giā servente, ai fini della coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante, il passaggio coattivo in questione č realizzabile a danno di altro fondo nel concorso del cennato riconoscimento da parte dell'autoritā giudiziaria.