(massima n. 1)
Per la costituzione della servitł d'acquedotto, ai sensi dell'art. 1037 cod. civ., le "condizioni dei fondi vicini" devono essere valutate anche se i rispettivi proprietari non sono parti in causa, essi non ricevendone alcun pregiudizio nell'eventuale altra controversia, di stesso oggetto, che li riguardi.