(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'ente che effettua la fornitura di acqua sia proprietario della condotta principale e delle diramazioni solo fino al contatore, l'utente è legittimato a chiedere la costituzione in proprio favore della servitù per l'attraversamento del fondo altrui con la condotta di derivazione dal contatore, della quale è proprietario. In relazione alle esigenze pubblicistiche, che improntano l'intera categoria delle servitù coattive, per la costituzione coattiva di una servitù di acquedotto devesi non tanto aver riguardo alla proporzionalità del vantaggio rispetto all'incomodo, bensì accertare che il passaggio richiesto contemperi la maggiore convenienza (riferibile anche al fondo dominante) con il minor pregiudizio (per il fondo servente), nel conseguimento dello scopo assunto dalla legge come tipico. Pertanto nel contrasto delle parti, non può negarsi la servitù coattiva per la possibilità di un tracciato alternativo dell'acquedotto, che, mentre esclude qualsiasi aggravio per il fondo del convenuto, non soddisfa l'indicato requisito della maggior convenienza per il fondo dominante.