(massima n. 1)
In tema di costituzione coattiva di servitù, condizione implicita, ma connaturata al carattere coattivo della servitù, è quella della mancanza di alternative per il proprietario del fondo dominante, con la conseguenza che, per la costituzione di una servitù di acquedotto coattivo, pur essendo sufficiente la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c. (e cioè la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua stessa per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente del passaggio richiesto in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte del citato art. 1037), non è legittimamente predicatile, in via aprioristica e senza alcuna comparazione degli interessi contrastanti di cui sono portatori i proprietari dei due fondi, che la presenza, nelle vicinanze del fondo dominante, di un acquedotto pubblico sia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del predetto requisito della mancanza di alternative per il fondo stesso.