(massima n. 1)
L'art. 1037 c.c., il quale stabilisce che chi vuol fare passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio, va inteso nel senso che il titolare del fondo dominante che chiede l'imposizione della servitù di acquedotto coattivo deve poter disporre delle acque con riferimento ad un rapporto già costituito ovvero sul punto di essere costituito in relazione ad una pretesa destinata, secondo ogni ragionevole previsione, ad essere soddisfatta. Con l'espressione «disporre dell'acqua» in luogo di quella di «diritto sull'acqua» prevista nel progetto della Commissione, la norma intende riferirsi a qualsiasi rapporto sia di natura reale (proprietà, enfiteusi, usufrutto, superficie) sia di natura obbligatoria (come somministrazione, locazione-conduzione etc.) di godimento dell'acqua, nonché a qualsiasi tipo di utilizzazione dell'acqua, per effetto di concessione o riconoscimento di utenze pubbliche da parte della P.A.; con esclusione però, della situazione di mero possesso dell'acqua, specie se il possesso non presenti determinati caratteri di continuità e stabilità, non potendo l'imposizione della servitù di acquedotto coattivo, stante la sua gravosità sul fondo altrui, essere giustificata in base ad un semplice potere di fatto e neppure in base a semplice acquiescenza da parte dell'avente diritto.