(massima n. 1)
Poiché la sostituzione dello zucchero con la saccarina altera la genuinitą del prodotto, privandolo di uno degli elementi nutritivi pił caratteristici ed importanti, la messa in vendita o la consegna di bevande edulcorate con saccarina, invece che con zucchero, si traduce nella messa in vendita o nella consegna di aliud pro alio e realizza il reato di cui agli artt. 515 c.p. e 5 lett. a) L. 30 aprile 1962, n. 283. Mentre l'interesse tutelato con la disposizione di cui all'art. 515 c.p., che punisce la frode nell'esercizio del commercio, consiste nella regolaritą dei rapporti commerciali, le disposizioni delle leggi speciali in tema di frodi alimentari, fra cui rientra l'art. 5 della L. 30 aprile 1962, n. 283, mirano a garantire la genuinitą dei prodotti nell'interesse dell'igiene collettiva e della sanitą pubblica. Pertanto, considerata la diversa obiettivitą giuridica dei due reati č configurabile il concorso con le conseguenze sul piano sanzionatorio. (Nella specie erano state vendute gassose edulcorate con saccarina invece che con zucchero).